Prestazioni per infortunio in ambito domestico

Con la Legge n. 493/1999 è stato introdotto il tema della tutela della salute contro i rischi da lavoro in ambito domestico.

CHE COS’È

In caso di infortuni avvenuti in ambito domestico da cui sia residuata una inabilità permanente sono riconosciute dall’INAIL le seguenti prestazioni:

  • rendita diretta, se dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente pari o superiore al 16%;
  • prestazione una tantum di importo pari a 337,41 euro, qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6% ed il 15%;
  • assegno per assistenza personale continuativa, ai titolari di rendita con specifiche menomazioni.

Per gli infortuni occorsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2018, si ha diritto all’indennizzo di una rendita solo se l’invalidità permanente è pari o superiore al 27%.

In caso di infortunio mortale sono corrisposte agli eredi aventi diritto, alle condizioni previste per la generalità degli assicurati INAIL:

  • rendita ai superstiti;
  • assegno funerario;
  • beneficio una tantum.

Le prestazioni non sono soggette ad IRPEF.

A CHI È RIVOLTO

Soggetti infortunati che risultino assicurati contro gli infortuni in ambito domestico ai sensi della Legge n. 493/1999.

REQUISITI

Per poter accedere alle prestazioni l’infortunato assicurato deve:

  • avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura della casa e della propria famiglia;
  • non svolgere altra attività per la quale sussista obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale;
  • essere in regola con il pagamento del premio, o aver presentato l’autocertificazione di esonero in caso di pagamento da parte dello Stato;
  • aver riportato un infortunio in occasione di lavoro in ambito domestico da cui consegue la morte, o una inabilità permanente.

COME RICHIEDERLO

La domanda per ottenere le prestazioni può essere inviata anche tramite il nostro patronato

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TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda per la rendita diretta deve essere presentata successivamente alla guarigione clinica. Tale prestazione non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche dell’infortunato.

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