Divieto TPO negli smalti: vademecum per le imprese

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/877, l’Unione Europea impone il divieto assoluto di utilizzo di una serie di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei prodotti cosmetici.

A partire dal 1° settembre è vietata pertanto l’immissione sul mercato, la distribuzione e l’uso di cosmetici contenenti oltre 20 nuove sostanze ritenute pericolose, tra cui il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), sostanza largamente utilizzata nei gel UV per unghie.

Al riguardo è intervenuta anche una circolare del Ministero della salute con alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo professionale nei centri estetici di prodotti cosmetici contenenti TPO dopo il 1° settembre.

Le nuove norme rappresentano certamente un passo avanti per la sicurezza dei cosmetici, ma comportano anche un impegno immediato per le imprese del settore.

Dal 1° settembre, infatti, per i centri estetici:

Non è più possibile utilizzare o cedere in alcun modo alla clientela cosmetici contenenti TPO, anche se acquistati precedentemente al 1° settembre.
Non è previsto alcun periodo di smaltimento scorte: i prodotti non conformi devono essere considerati non utilizzabili
Le autorità competenti (ASL, NAS) effettueranno controlli per accertare il rispetto della norma, e l’uso di prodotti vietati espone a sanzioni.

Si fa presente che dalla normativa non è possibile evincere nessun meccanismo automatico di rimborso/sostituzione/smaltimento a carico dei fornitori per i prodotti acquistati prima del 1° settembre.

CNA Benessere e Sanità invita le imprese del settore a seguire alcuni step per adeguarsi ai nuovi obblighi gestendo al meglio i rapporti con i propri fornitori:

Verificare i prodotti in uso

Controllare l’INCI (elenco ingredienti) di ogni cosmetico, in particolare dei gel UV per unghie
Cessare immediatamente l’utilizzo dei prodotti vietati
In caso di dubbio, richiedere una dichiarazione scritta di conformità al Reg. (UE) 2025/877 ai propri fornitori

2. Verifica dei contratti commerciali e accordi con i fornitori

Verificare attentamente i contratti commerciali sottoscritti per accertare diritti e obblighi delle parti, con speciale attenzione a richiami, gestione delle scorte non conformi, resi/sostituzioni/smaltimento
In caso di grossi quantitativi acquistati di recente, è opportuno far valere il proprio potere contrattuale, chiedendo ai fornitori agevolazioni in merito a reso, sostituzione, sconto su futuri acquisti

3. Gestione delle scorte

Separare le scorte contenenti sostanze vietate
Cercare un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino e smaltirli correttamente nel caso si proceda in autonomia;
Conservare le fatture e la documentazione di magazzino per le opportune rettifiche contabili

Smaltimento scorte

Il fatto che il TPO sia stato vietato come sostanza cosmetica non modifica in alcun modo le regole di smaltimento previste per gli smalti, restano valide le ordinarie norme ambientali
Per quanto riguarda lo smaltimento dei contenitori di smalti sigillati e non utilizzati, questi vanno gestiti e classificati come rifiuti speciali pericolosi
In merito ai contenitori di smalti aperti, possono essere smaltiti con le consuete modalità e codici già in uso (imballaggi contaminati da sostanze pericolose)
Rivolgersi alle sedi CNA di appartenenza per ottenere le indicazioni necessarie e gestire correttamente lo smaltimento

Nuovi acquisti

È importante che le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.

 

Per ulteriori informazioni e assistenza, rivolgiti alla sede territoriale CNA Benessere e Sanità più vicina.

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