Dal 3 giugno i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Il 3 giugno diverrà operativo il DM 28 ottobre 2025 “requisiti minimi”, che aggiorna gli obblighi relativi all’isolamento termico dell’involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti energetici e alla mobilità sostenibile ed elettrica.

Tra le principali novità introdotte dal decreto si ricordano:

introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, ai fini del calcolo dei parametri dell’edificio di riferimento;

verifica delle caratteristiche termiche dell’involucro edilizio da svolgere utilizzando le superfici esterne lorde;

eliminazione della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico per le ristrutturazioni importanti di secondo livello;

in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti o riqualificazioni energetiche, obbligodi dotare gli edifici non residenziali aventi impianti termici di potenza superiore a 290 kW di sistemi BACS di classe B o superiore, ove tecnicamente fattibile e con tempo di ritorno inferiore a 6 anni;

obblighi di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli, differenziati tra edifici residenziali e non residenziali.

In materia di certificazione energetica degli edifici, si sottolinea che le regole per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica al momento non cambiano. Serve un aggiornamento delle Linee guida nazionali, attualmente stabilite dal decreto del 2015, anche per tenere conto delle novità introdotte dal decreto “requisiti minimi”.

Per un approfondimento delle disposizioni del decreto si rinvia al testo normativo.

Questo articolo Dal 3 giugno i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici è stato pubblicato su CNA.

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