NASpI e Dimissioni

Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore importanti novità sulla NASpI e le dimissioni.
La legge 203/2024 ha previsto, in caso di assenza ingiustificata oltre i termini previsti dal contratto, che il rapporto di lavoro potrà essere considerato risolto per “dimissioni per fatti concludenti”.
Questo significa niente diritto alla NASpI per il lavoratore e nessun obbligo, per il datore, di versare il cosiddetto ticket licenziamento. Questa disposizione non si applica se il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza ingiustificata.
➡️ Ma c’è anche un’altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
Se nei 12 mesi precedenti alla domanda di NASpI ti sei dimesso volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, potrai accedere all’indennità solo se hai maturato almeno 13 settimane di contributi dopo le dimissioni e prima della cessazione del successivo rapporto di lavoro (per esempio in caso di licenziamento).
Restano escluse da questa limitazione le dimissioni:
🔹 per giusta causa;
🔹 presentate da una madre lavoratrice nel primo anno di vita del bambino;
🔹 risoluzioni consensuali legate a procedure di licenziamento (art. 7, L. 604/66).
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